"Dico": nasce di nascosto la "famiglia" Gay

Ecco il parere che sui famigerati "Dico" mi ha fornito un avvocato amico: Domenico Menorello, consigliere comunale a Padova (dove su questi temi han dovuto dibattere ampiamente).

Nella cultura occidentale, la famiglia dovrebbe distinguersi da qualsiasi altro rapporto come vincolo fra due persone aperto alla procreazione di figli, tendenzialmente stabile e che implica l'assunzione di responsabilità strutturali verso il coniuge e i figli stessi. Dall'8 febbraio in Italia si chiama ``famiglia'' anche un rapporto radicalmente diverso. Ecco perché.
  • L'art. 1, comma 2, del DDL 8.2.2007, c.d. "DICO", affida la "prova" della "convivenza" anche omosessuale "per reciproci vincoli affettivi" alle risultanze anagrafiche, richiamando, sibillinamente, gli artt. 4, 13, comma 1 lett b), 21 e 33 del DPR n. 223/1989.

  • Gli artt. 4, 21 e 33 riguardano la "Famiglia", lo "Stato di famiglia" e i "certificati di famiglia". Il DPR 223/89 (in quell'epoca le parole avevano altri significati...) chiama, invece, "convivenze" (art. 5) realtà ben precise, che non riguardano la "coppia di fatto", come le coabitazioni "per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili" (quindi conventi, case di cura, caserme, ecc). Il distinguo è molto importante per comprendere la portata culturalmente rivoluzionaria del DDL Prodi.

  • La disposizione di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del DPR 223/89, specificatamente ed esattamente richiamata dall'art. 1, comma 2 del DDL Prodi così recita: "Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: a) ... ; b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza".

  • Considerando, dunque, che la "convivenza" citata nella norma di cui all'art. 13 riguarda le caserme, i conventi e simili, la dichiarazione di convivenza per vincoli affettivi che il DDL "DICO" prevede produce l'effetto, per i registri pubblici comunali, di "costituire una nuova famiglia".

  • Tale nuova "famiglia" sarà di conseguenza "certificata" dall'anagrafe nelle schede di "famiglia" e nei certificati di "famiglia" (artt. 4, 21 e 33 DPR 223/89, sempre citati nel DDL Prodi-Bindi).

  • In ogni caso, si deve comunque ammettere che si costituisce un nuovo genus di legame affettivo, di tipo parafamiliare, che viene riconosciuto e sancito come tale in pubblici registri.

L'effetto finale è tanto semplice, quanto clamoroso: una coppia di fatto anche omosessuale viene addirittura riconosciuta come una "famiglia" nel certificato pubblico per antonomasia, quello dell'anagrafe comunale! La lobby omosessuale all'inizio sperava, al massimo, in un registro che definisse il rapporto omosessuale come "coppia di fatto". Ora incassa il titolo di "famiglia".